La Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del MASE, con la risposta all’interpello n. 110134 del 14 giugno 2024, si esprime sulla classificazione e successiva gestione dei rifiuti di origine vegetale galleggianti nelle acque lacustri.
In ordine ai materiali di origine vegetale galleggianti nelle acque di mari, laghi e fiumi, derivanti da eventi meteorici o atmosferici, considerato che le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta, anche ove gli stessi siano frammisti al altri materiali di origine antropica, non costituiscono attività di gestione dei rifiuti laddove effettuate nel tempo tecnico necessario e nel medesimo sito di deposito, la loro qualificazione come rifiuto dipende dalla destinazione che si intenderà dare agli stessi.
In altri termini, nelle ipotesi in cui il detentore abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene, gli stessi assumeranno la qualifica di rifiuto, ai seni dell’art. 183, comma 1, lett. a), TUA.
Ciò posto, pur dovendo valutare gli specifici casi, tali rifiuti possono essere ricondotti tra quelli “volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune”; quindi, tra i rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter), TUA.
Ne consegue, che il costo della gestione i costi devono essere sostenuti dall’Amministrazione, mediante una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti o alla tariffa istituita in luogo di essa.