Green Public Procurement: in vigore i nuovi CAM per i servizi di lavanolo

EDITORIALE, 04/02/2021

Tra le voci che assumono particolare rilievo nei bilanci della Pubblica Amministrazione vi sono, oggi più che mai, le attività inerenti al settore sanitario e, in particolare, i servizi di pulizia e sanificazione in ambito ospedaliero e i servizi di lavanderia specialistica delle strutture sanitarie.

Infatti, in un momento come quello attuale - dove a causa della pandemia in corso le esigenze di igienizzazione e sterilizzazione si sono moltiplicate – l’attività di lavaggio di lenzuola, camici, abbigliamento, dispositivi medici e simili ha assunto una portata considerevole. E con essa, il loro impatto ambientale.

Assoluta importanza, in tale quadro, assume dunque il Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2021 e recante i nuovi Criteri Ambientali Minimi relativi all’affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria.

Decreto che, imponendo alle stazioni appaltanti di inserire determinati requisiti nei bandi di gara per l’affidamento dei servizi di lavanolo, consente di perseguire più alti standard di efficientamento energetico e idrico e di ridurre le quantità di sostanze pericolose e inquinanti rilasciate nell’ambiente.

E ciò non solo con riguardo alle pur prevalenti attività di pulizia e sanificazione dei materiali utilizzati negli ospedali, ma anche a quelli impiegati in altre strutture pubbliche quali mense, scuole, caserme, carceri, case di lunga degenza etc., che a loro volta usufruiscono in maniera massiccia di servizi di lavanolo professionale per l’igienizzazione di tovaglie, indumenti da lavoro, biancheria da letto e da bagno e così via.

Ma che cosa sono i Criteri Ambientali Minimi?

Ebbene, i CAM sono i requisiti ambientali ed ecologici individuati dal Ministero dell’Ambiente per guidare la scelta delle Pubbliche Amministrazioni nella determinazione, all’interno delle gare d’appalto, di soluzioni progettuali, servizi e forniture sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Benché in origine l’applicazione di tali criteri non fosse obbligatoria, oggi l’efficacia dei CAM è assicurata dall’introduzione dell’art. 34 D.Lgs. n. 50/2016, rubricato “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, il quale dispone che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad inserire nei bandi di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali individuate dai CAM.

Ciò spiega dunque come mai, negli ultimi anni, il Ministero dell’Ambiente ha provveduto ad emanare ed aggiornare numerosi Decreti contenenti i CAM relativi ad importanti categorie merceologiche, tra le quali, ad esempio, rientrano l’edilizia, la pulizia, il settore tessile, la ristorazione e molte altre.

Il 4 gennaio 2021, ad essi si sono aggiunti anche i Criteri Ambientali Minimi relativi all’affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria, il cui obiettivo è quello di ridurre i consumi energetici (e delle correlate emissioni di gas climalteranti) correlati al lavanolo, nonché i consumi idrici e l’uso di sostanze pericolose.

A tal fine, nel Decreto in questione, il Legislatore ha indicato i criteri di selezione dei candidati, le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali che le Stazioni Appaltanti dovranno tenere in considerazioni nelle prossime gare d’appalto.

Le principali novità che connotano i servizi in oggetto riguardano:

  • l’obbligo, per gli stabilimenti nei quali viene effettuato il servizio, di installare idonei sistemi di filtraggio e di riutilizzo dell’acqua;
  • il dovere, per chi effettua le attività di lavanolo, di utilizzare detergenti, sbiancanti o ammorbidenti meno nocivi per l’ambiente;
  • la valorizzazione, tra i criteri premianti, del possesso di certificazioni ambientali e tecnologie che consentano l’efficientamento idrico ed energetico;
  • per quanto riguarda i prodotti a noleggio, la previsione di requisiti di ecodesign finalizzati a garantirne la durabilità o il riuso.

Nel dettaglio, per quanto concerne i Criteri Premianti, il Legislatore dispone che la stazione appaltante possa attribuire un punteggio maggiore in sede di gara all’operatore economico che, tra l’altro:

  • abbia effettuato investimenti volti alla riduzione degli impatti ambientali del processo produttivo e attivato altre misure di gestione ambientale finalizzare all’efficientamento idrico e/o energetico. Tra questi particolare rilievo riveste l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile; di scaricatori di condensa ad alta efficienza, di scambiatori di calore o, ancora, di contatori idrici ed elettrici sulle linee di produzione per razionalizzare i consumi;
  • abbia ottenuto determinate certificazioni ambientali tra cui, ad esempio, la certificazione di impronta climatica e di impronta idrica di prodotto, il possesso del marchio nazionale per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti “Made Green in Italy”.

In sintesi, dunque, tante sono le novità che da maggio in poi le Pubbliche Amministrazioni dovranno tenere presenti nella predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi di lavanolo e per la loro aggiudicazione.

Novità che, in un momento storico come quello attuale, dove a causa della pandemia in corso, le esigenze di igienizzazione e sterilizzazione di ambienti e materiali sono aumentate, conferiscono ai servizi di lavanolo anche un ruolo chiave nella politica green e nel bilancio delle Pubbliche Amministrazioni italiane.

Ecco che allora, in tale quadro, porre in essere misure che contribuiscano al perseguimento di alti standard di efficientamento energetico e idrico, nonché alla riduzione delle quantità di sostanze pericolose e inquinanti nell’ambiente, è il modo migliore per affrontare le sfide che la transizione verso un’economia costruita sulla circolarità ci impone e per garantire servizi di qualità sia dal punto di vista ambientale che sanitario.

Ambiente Legale INFORMA