Gli obblighi di etichettatura ambientale alla luce della riforma di cui al D.Lgs. 116/2020

EDITORIALE, 04/06/2021

La riforma apportata al TUA dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha modificato l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’articolo 219, comma 5 del Codice Ambientale!

Il quadro normativo è mutato radicalmente e, per questo, occorre fare chiarezza sulla portata delle nuove regole.

Anzitutto una doverosa premessa sull’ambito applicativo del tema: si tratta degli obblighi di etichettatura che riguardano esclusivamente gli imballaggi, ossia i “prodotti, composti da materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo” (art. 218, co. 1, lett. a).

Delineato così l’ambito applicativo dell’art. 219, co. 5 TUA, la norma si compone di due periodi:

  • l’art. 219, co. 5, primo periodo prevede che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.
  • l’art. 219, co. 5, secondo periodo disposizione che “i produttori hanno altresì l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati sulla base delle classificazioni previste dalla Decisione 97/129/CE”.

Occorre a questo punto affrontare 3 distinti profili.

I profilo: quali informazioni devono essere inserite nell’etichetta ambientale? In altri termini, qual è il contenuto dell’obbligo?

Il primo periodo non è chiaro sul punto, limitandosi a prevedere che le informazioni ambientali sono volte a “facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi […]”; “[…] nonché a fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”; il tutto secondo le modalità eventualmente previste dalle norme tecniche UNI applicabili allo specifico imballaggio, nonché le determinazioni adottate dalla commissione UE.

Pertanto, si deve ritenere che debbano essere inserite tutte le informazioni che rispondono alle predette finalità!

Il secondo periodo, invece, è più preciso, poiché impone di indicare il codice alfanumerico identificativo del materiale utilizzato per l’imballaggio, secondo il sistema di numerazioni e abbreviazioni di cui alla decisione 97/129/CE della Commissione europea. Più in particolare, la fonte europea prevede sette distinti allegati con diversi codici alfanumerici a seconda del materiale di cui si tratta.

II profilo: su quali imballaggi devono essere apposte queste informazioni ambientali? In altri termini, qual è l’oggetto dell’obbligo di etichettatura ambientale?

Nessun dubbio sul fatto che si tratti di tutti gli imballaggi, nel senso che sono compresi sia quelli primari, sia quelli secondari, sia quelli terziari.

Tuttavia, ci si chiede se l’etichettatura vada apposta solo sugli imballaggi destinati ai consumatori (rapporti B2C) o anche agli imballaggi scambiati tra operatori professionali (rapporti B2B).

Nessun dubbio che le informazioni di cui al secondo periodo (i codici alfanumerici) debbano essere inseriti sempre.

Con riguardo alle altre informazioni, invece, il CONAI - nelle Linee Guida in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi del 29 dicembre 2020 - circoscrive l’obbligo di etichettatura ai soli imballaggi destinati ai consumatori. Tuttavia, secondo l’interpretazione che appare preferibile, l’obbligo di etichettatura dovrebbe essere rispettato in entrambi i casi. Più in particolare, infatti, se lo scopo perseguito dalla norma è non solo quello di “fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”, ma anche quello di “facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi”, non si vede motivo di escludere gli imballaggi scambiati tra operatori professionali dall’applicazione della stessa.

III profilo: chi è tenuto ad adempiere ai predetti obblighi? In altri termini, chi sono i destinatari dell’obbligo di etichettatura?

Una lettura sistemica delle norme del TUA come modificate dal D.Lgs. 116/20 depone a favore di una lettura che vede concorrere negli obblighi in questione:

  • i produttori degli imballaggi (ossia, ai sensi dell’art. 218, co. 1, lett. r), i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio);
  • gli utilizzatori degli imballaggi (ossia, ai sensi dell’art. 218, co. 1, lett. s), i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni).

A sostegno di tale conclusione milita il combinato disposto con l’art. art. 261, comma 3: quest’ultimo, in particolare, sanziona la immissione sul mercato imballaggi contenenti indicazioni sulle modalità di raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio (pertanto, per evitare di incorrere in sanzioni, anche gli utilizzatori dovranno evitare di immettere sul mercato imballaggi non conformi all’obbligo di etichettatura).

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