La Regione Lombardia, con la L.R. n. 15 del 6 agosto 2021, è intervenuta in materia di gessi di defecazione utilizzati in agricoltura, al fine, come espressamente previsto all’art. 15, di salvaguardare la qualità delle produzioni agricole o anche dei suoli, tutelare la salute, nonché prevenire l’insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale.
Al riguardo, si prevede che i fanghi a tal fine impiegabili siano quelli idonei all’utilizzo agronomico e conformi agli standard ai sensi della normativa statale e della disciplina regionale attuativa di riferimento.
Specificamente, si richiama espressamente il DLgs. n. 99/1992, disponendo, tra l’altro, anche per i “gessi di defecazione da fanghi” l’applicabilità delle regole di tracciabilità di cui agli artt. 9, comma 3, 13 e 15 del citato decreto, già previste per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.