Fanghi non completamente trattati, la deroga ex art. 110 TUA vale solo per l’autorizzazione

NEWS, 19/04/2024
Gli impianti di depurazione, privi di autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del TUA, ma esclusivamente autorizzati ai sensi dell’art. 124 TUA, nonché, eventualmente, ai sensi dell’art. 269 TUA, possono ricevere fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c), TUA, qualora essi non siano qualificati come rifiuti. Limitatamente a tale fattispecie, condizione necessaria (ma non sufficiente) al fine dell’esclusione della sussistenza di tale qualifica è che i fanghi non abbiano ricevuto un trattamento depurativo completo.
È quanto conclude il MASE, nella risposta (n. 65777 dell’8 aprile 2024) ad un interpello formulato dalla Regione Abruzzo, che in ordine alla natura di rifiuto dei suddetti fanghi, pur riconoscendo che la valutazione deve essere effettuata nei singoli casi, ritiene che i requisiti di cui all’art. 183, comma 1, lett. a), TUA non possono – neanche astrattamente – sussistere prima del completamento del trattamento di depurazione.
Altresì, ritiene che l’assenza della qualifica di rifiuto sia esclusivamente funzionale alla non applicabilità delle disposizioni in materia di autorizzazione alla gestione dei rifiuti negli impianti di depurazione, non anche a quelle esigenze di tracciabilità. Pertanto, sostiene che ai materiali conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c), TUA si applicano gli specifici obblighi di tenuta dei registri e dell’ulteriore documentazione di trasporto.

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