Dovrebbe essere prossima l’adozione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano. Diversamente da quanto previsto all’art. 184-ter TUA, che prevede quale strumento nazionale per l’adozione dei criteri per la cessazione di rifiuto il decreto ministeriale, le regole per l’EoW del biometano sono da ricercare nello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Da tale schema, precisamente all’art. 24, comma 2, emerge che il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all’art. 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018, prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuto, cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 184-ter TUA. Benché il richiamo sia ai criteri già previsti da un precedente decreto ministeriale, in tal caso il riferimento non è ad un canonico decreto in materia di EoW, si pensi a quelli recenti sui rifiuti di carta e cartone o pfu, bensì al decreto interministeriale relativo alla promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti. In altri termini, lo schema di decreto legislativo richiamato fa riferimento al decreto che mira alla promozione e all’incentivazione del biometano per i trasporti e per la produzione di energia, il quale, all’art. 3, prevede specifiche disposizioni circa la qualità e la sostenibilità di tale sostanza. Nonostante il decreto sia datato 2018, ad oggi tale disposizione non ha avuto l’effetto desiderato sulla produzione. Pertanto, si auspica che tale intervento normativo possa sbloccare l’EoW del biometano.