Decreto MITE su 242-ter, comma 3, TUA, lo stop del Consiglio di Stato

NEWS, 13/09/2021

Il Consiglio di Stato, con parere n. 1036 dell’11 giugno 2021, ha sospeso il giudizio sullo schema di regolamento del Ministero della transizione ecologica relativo alla disciplina delle categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 3, TUA e sui criteri e procedure per le predette valutazioni e modalità di controllo, richiedendo ulteriori approfondimenti. Come noto, l’art. 242-ter TUA prevede che nei siti oggetto di bonifica possano essere realizzati specifici interventi e opere nel rispetto di precise condizioni, valutate dall’autorità competente ai sensi del Titolo V della Parte IV del TUA nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi (ovvero nella procedura di VIA se prevista).
La medesima normativa, inoltre, prevede determinati interventi che non necessitano della preventiva autorizzazione, rinviando l’individuazione al MITE, per le aree ricomprese nei SIN, e alle Regioni per le restanti aree.
A tal fine il MITE aveva presentato alla Sezione consultiva per gli atti normativi il summenzionato schema di decreto, composto da 11 articoli e 2 allegati.
Al riguardo, il CdS evidenzia che non risulta adeguatamente evidenziata l’efficacia delle misure di semplificazione contenute nel decreto, posto che la ratio dell’art. 242-ter consiste nell’accelerazione dei processi di recupero dei siti inquinati, al fine di rendere tali aree almeno parzialmente utilizzabili. Il CdS, inoltre, sottolinea che non si rinvengono elementi in ordine all’esigenza di favorire e incentivare, nelle aree oggetto di bonifica, la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER), nonostante sia uno dei principali motivi alla base dell’inserimento dell’art. 242-ter. Necessitano di ulteriori approfondimenti, anche le diverse tipologie di intervento previste, nonché la possibilità che tali misure siano concordate con le Regioni. In definitiva, emerge il grande valore di tale decreto, che si colloca all’interno del più generale quadro delle misure di policy del Governo per attuare il PNRR.

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