In data 31 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. Decreto semplificazioni 77/2021, precisamente l’atto normativo in materia di “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Oggetto di riforma, tra l’altro, la Parte IV del Testo Unico ambientale, dove, ai sensi degli artt. 34, 35 e 37, si è intervenuti in materia di rifiuti e bonifiche. In ordine al primo profilo, tra le novità più rilevanti deve segnalarsi:
- la modifica dell’art. 184-ter, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto, che ora prevede il parere obbligatorio vincolante dell’ISPRA o dell’ARPA territorialmente competente rispetto alle autorizzazioni di cui al comma 3, ovverosia quelle rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 211, nonché di cui al titolo III-bis della Parte II del TUA, in mancanza di criteri specifici.
- l’integrazione del primo comma dell’art. 185 TUA, relativo alle esclusioni, con l’inserimento delle ceneri vulcaniche tra i materiali esclusi dall’applicazione della normativa rifiuti;
- la modifica dell’art. 188 TUA dove si è provveduto sostituire “l’attestazione di avvenuto smaltimento” con “l’attestazione di avvio al recupero o smaltimento”;
- la specificazione che i rifiuti sanitari che, ai sensi dell’art. 193, comma 18, TUA, devono considerarsi prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge l’attività, afferiscono ai rifiuti da assistenza sanitaria “svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza (domiciliare)”.
- l’integrale sostituzione dell’elenco dei Codici CER di cui all’Allegato D alla Parte IV TUA. Non meno rilevanti gli interventi in materia di bonifiche.
Il legislatore è intervenuto, in particolare:
- sulle aree agricole ma non utilizzate per la produzione agricola o l’allevamento da almeno dieci anni. Al riguardo, si prevede che per tali aree devono applicarsi le disposizioni e le procedure del Titolo V della Parte IV del TUA, nonché le CSC di cui alla Tab. 1, colonna A e B, dell’allegato 5, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nelle aree descritte. Diversamente, qualora non siano svolte attività commerciali o industriali si applicano la colonna A.
- sulla procedura di bonifica di cui all’art. 242 TUA, inserendo, tra l’altro, il nuovo comma 7-bis, ai sensi del quale è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto, qualora tali obiettivi di bonifica siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda;
- sulle opere da realizzare sui siti oggetto di bonifica (art. 242-ter) tra cui sono stati inseriti i progetti del PNRR;
- si prevedono misure volte a tutelare il soggetto non responsabile che esegue volontariamente il piano di caratterizzazione. In tal caso, il procedimento per l’identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi perentoriamente entro sessanta giorni dl ricevimento delle risultanze della caratterizzazione;
- in merito alle bonifiche svolte dall’Amministrazione, a specifiche condizioni quest’ultima può utilizzare società in house;
- sui Siti di interesse nazionale (SIN).