Contratti pubblici: quando il subaffidamento del trasporto dei rifiuti è subappalto?

EDITORIALE, 30/05/2022

In materia di contratti pubblici non è sempre facile comprendere quando l’operatore economico aggiudicatario di un appalto possa subaffidare il trasporto dei rifiuti prodotti ovvero raccolti in occasione dello stesso ad un soggetto terzo e quali siano gli oneri connessi a tale subaffidamento.

Invero, come si può facilmente desumere da una lettura sistemica delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, sussiste una consistente differenza in termini di limiti ed adempimenti a seconda che detto sub affidamento si configuri quale vero e proprio subappalto ovvero laddove lo stesso sia un mero subcontratto.

Attraverso la più recente giurisprudenza sul punto, l’articolo ripercorre le diverse casistiche desumibili dagli atti di gara, fornendo indicazioni operative sugli adempimenti da intraprendere per non cadere in irregolarità in sede di evidenza pubblica ovvero in fase di esecuzione.

Più nello specifico laddove si tratti di un subappalto, l’art 105 impone tra le altre cose un obbligo di dichiarazione in sede di gara delle prestazioni che si intende subappaltare - secondo le disposizioni e le modalità individuate negli atti di gara - e di autorizzazione da parte della S.A.

Viceversa, a determinate condizioni sempre secondo l’art 105 si può parlare di un mero subcontratto tra cui in particolare laddove la sub-prestazione abbia importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o inferiore a 100.000 euro e l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50 per cento dell’importo della sub-prestazione

In tale caso è infatti previsto un mero onere di comunicazione alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, del nome del sub-contraente, dell'importo e dell’oggetto del sub-contratto, nonchè di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dell’esecuzione.

In tale quadro, da un’analisi della più recente giurisprudenza, per valutare se una fattispecie sia o meno un subappalto, ovvero rientri nella diversa categoria del mero subaffidamento occorre partire da quello che è in concreto l’oggetto dell’appalto.

Se la gestione dei rifiuti è estranea all’oggetto dell’appalto, l’eventuale affidamento a terzi del trasporto non sottostà alle regole del subappalto, essendo un mero servizio collaterale, eventualmente riconducibile al subcontratto.

Se la gestione dei rifiuti è servizio complementare all’oggetto dell’appalto, l’eventuale affidamento a terzi del trasporto può non ricadere nel subappalto, essendo un servizio complementare ed accessorio. Nondimeno sarà necessario verificare che la prestazione sub affidata resti al di sotto dei limiti di cui all’art. 105, comma 2, primo periodo.

Se la gestione dei rifiuti è servizio principale nell’oggetto dell’appalto, l’affidamento a soggetto terzo di una prestazione quale il trasporto dei rifiuti configura un’ipotesi di subappalto e può essere perseguito solo se debitamente dichiarato in sede di gara ed autorizzato dalla stazione appaltante.

Ovviamente, in caso di dubbi, si consiglia di presentare quesito alla stazione appaltante durante l’evidenza pubblica.


 

Ambiente Legale INFORMA