Contrasto al Revenge Porn e parere favorevole del Garante Privacy.

NEWS, 23/02/2022

Il 17 febbraio 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022 del Garante Privacy volta ad apportare modifiche al regolamento n. 1/2019, concernente le procedure interne finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali.
La deliberazione n. 33 del Garante privacy ha introdotto l’art. 33 bis rubricato “Revenge Porn”, che disciplina, il fenomeno della pornografia non consensuale causato dalla diffusione su internet di immagini pornografiche o sessualmente esplicite a scopo vendicativo (ad esempio per "punire" l’ex partner che ha deciso di porre fine alla relazione sentimentale, per diffamare ed offendere pubblicamente).
In tale assetto, dunque, appare molto importante prevenire fenomeni di tal genere attraverso una corretta protezione e gestione dei dati personali, dati personali intesi anche come video ed immagini che ritraggono una persona specifica.
Ed invero, l’art. 33 bis già citato nel Regolamento del Garante n. 1/2019 ha previsto che le segnalazioni ex art. 144 bis rubricato anche esso “Revenge Porn” del codice, -introdotto con il decreto legge n. 139/2021, e convertito con successive modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205-, devono essere presentate al Garante Privacy esclusivamente attraverso il modello online , nell'apposita sezione del sito web istituzionale. Inoltre, tali segnalazioni devono essere eventualmente corredate delle registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, a sostegno delle segnalazioni stesse.
Il tale assetto, il comma 2 dell’art. 33 della deliberazione n. 33 del 2021 stabilisce che il dipartimento del Garante ha il compito di verificare la compatibilità della richiesta al contenuto indicato all’art. 144 bis del codice e deve predisporre, entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, un provvedimento volto ad impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione. Tale provvedimento, adottato d’urgenza dal dipartimento, in caso di mancata ratifica sarà soggetto a decadenza. Altresì, il provvedimento sarà trasmesso ai gestori delle piattaforme digitali coinvolte con il materiale oggetto di segnalazione, al fine di disporne la rimozione.
In ultimo, nel caso in cui le segnalazioni effettuate non soddisfino i requisiti richiesti all’art. 144 bis del codice, l’Unità organizzativa del Garante archivierà la pratica previa informazione al soggetto coinvolto.




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