Cass. civ., sez. lavoro, ord. del 7 febbraio 2024, n. 3521
Un preciso elemento di distinzione tra il terzo ed il quarto livello del CCNL Federambiente consiste nell’assenza nel primo caso e la presenza nel secondo di un’attività “di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”.
Benché il riferimento sia solo ai registri, un’interpretazione restrittiva, volta ad escludere la compilazione del FIR dal quarto livello non si ritiene conforme, atteso che una simile lettura priva del tutto di significato la seconda parte della previsione contrattuale, riferita alla “modulistica” prevista dalla normativa in vigore; ed è indubbio che il D.Lgs. 152/2006 contempli anche il formulario di identificazione dei rifiuti.
È quanto sostiene la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3521/2024, che ritiene che l’attività di compilazione e sottoscrizione del FIR debba essere inclusa nel quarto livello, posto che la ricezione e la sottoscrizione dei FIR non equivale ad una attività meramente riempitiva di formulari precompilati ma presuppone le verifiche ed i controlli, e le connesse responsabilità, specificamente previsti della normativa di settore.