Cessazione della qualifica di rifiuto del biometano, l’attesa è finita

EDITORIALE, 15/01/2022

L’esigenza di prevedere disposizioni volte alla definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano era stata già avvertire a seguito del blocco dell’adozione di autorizzazioni end of waste da parte delle autorità competenti, a seguito della nota pronuncia del Consiglio di Stato n. 1229/2021.

Oggi il terzo comma dell’art. 184-ter TUA prevede la possibilità che, in assenza di criteri sovranazionali o ministeriali, questi possano essere previsti caso per caso nei provvedimenti autorizzatori. Tuttavia, si è sentita l’esigenza di sbloccare la ‘questione’ biometano anche a livello centrale con il D.Lgs. 199/2021.

Questa rinnovata attenzione verso il biometano nasce dall’attenzione riservatagli dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, meglio conosciuto come PNRR. Infatti, nell’ottica della rivoluzione verde e della transizione ecologica lo sviluppo del biometano rileva come un elemento chiave per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni di gas serra.

Chi si aspetta un decreto ministeriale come quelli emanati di recente (si pensi a quello sulla carta e cartone) non può che rimanere deluso.

Infatti, come sostenuto da enti e dottrina, il contesto normativo, benché non omogeneo, offre già i presupposti per il rilascio dei titoli autorizzativi.

Tanto ciò è vero che il Legislatore ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto richiama le regole tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare (ossia l’art. 3 DM 2 marzo 2018).

Ma può cessare di essere considerato rifiuto un prodotto che in precedenza non era rifiuto?

Emergono, infatti, diversi dubbi sulla natura del biogas da cui (a seguito del processo di upgrading) viene prodotto il biometano anche nelle ipotesi in cui questo sia generato da rifiuti (si pensi alla FORSU o alla captazione dei gas di discarica).

Quanto previsto dal Legislatore del 2021, quindi, da un lato rileva come una misura di semplificazione diretta ad agevolare lo sviluppo del biometano, dall’altro probabilmente ricomprende nell’ambito di applicazione dell’art. 184-ter TUA un prodotto la cui inclusione lascia qualche dubbio.


 

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