Cons. Stato, sez. III, sent. del 27 maggio 2024, n. 4701
Il contratto d’appalto pubblico si è evoluto da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: in particolare, i green public procurements si connotano per essere un segmento dell’economia circolare. Ne consegue, che quanto previsto dalla normativa sui contratti pubblici, che impone l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, non risulta rispettato allegando il generico rinvio alle disposizioni vigenti.
Lo ribadisce il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4701/2024, che sulla scorta di precedenti pronunce della medesima Sezione, chiarisce che la normativa sui contratti pubblici non risulta rispettata anche nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie sottopostagli, i criteri ambientali minimi sono stati indicati con specifico riferimento ai relativi decreti ministeriali, ma senza che a tali riferimenti abbia fatto seguito un’effettiva declinazione nella documentazione di gara.
I Giudici di Palazzo Spada, quindi, riconoscono che nella gara i criteri ambientali minimi hanno avuto un ruolo, in sede di selezione dell’offerta migliore, solo in chiave accessoria e, accogliendo il ricorso, annullano i relativi atti impugnati. Si individua, così, nel contratto d’appalto uno strumento a plurimo impiego, funzionale all’attuazione di politiche pubbliche ulteriori rispetto all’oggetto negoziale immediato.