Autorizzazioni End of Waste: la legge di conversione del Decreto semplificazioni bis conferma l’abrogazione del procedimento di adeguamento

EDITORIALE, 01/08/2021

L’art. 14-bis del DL 101/2019, come modificato dalla legge di conversione n. 128 del 2 novembre 2019, aveva novellato l’art. 184-ter del TUA, recependo le modifiche apportate dalla direttiva 2018/851/UE all’art. 6 della Direttiva Rifiuti del 2008 e, introducendo - tra l’altro - un sistema di controlli a campione ed in contraddittorio con l’interessato, in ordine alla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti.

L’art. 34 del DL 77/2020 - che non ha subito revisioni in sede di conversione in legge - ha modificato il sistema di controllo sopprimendo le disposizioni che prevedevano il coinvolgimento del Ministero nella valutazione degli esiti dei controlli e la relativa procedura di adeguamento.

Nello specifico sono stati soppressi il secondo e il terzo periodo del comma 3-ter, e abrogati i commi 3-quater e 3-quinquies.

Detta procedura, in particolare prevedeva che nel caso di rilevate non conformità l’autorità competente dovesse avviare un procedimento finalizzato all’adeguamento da parte dell’interessato, che in caso di esito negativo (mancato adeguamento), avrebbe comportato la revoca dell’autorizzazione.

Nell’ambito della procedura il Ministero rivestiva un ruolo fondamentale, essendo da un lato chiamato ad inviare le proprie conclusioni all’autorità competente rispetto agli esiti del controllo e dall’altro ad intervenire in via sostitutiva anche a mezzo di nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia dell’autorità competente.

Resta invece in vigore il primo periodo del comma 3-ter che prevede ancora il controllo a campione sugli impianti autorizzati ai sensi del comma 3, caso per caso.

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