Autorizzazione impainti recupero/smaltimento, illegittima la delega alle province

NEWS, 16/01/2024
Corte cost., sent. del 4 gennaio 2024, n. 2

Con Sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 2024 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della Legge della Regione Lazio 9 luglio 1998 n. 27 nella misura in cui delega in favore delle province le funzioni di amministrative aventi ad oggetto l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
Nello specifico la Corte ha chiarito che la competenza in materia ambientale spetta esclusivamente allo Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, secondo comma lett. s).
Tale potestà esclusiva comporta che il solo legislatore nazionale sia competente a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative.
Ebbene quanto alla realizzazione e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, il Legislatore nazionale con il Testo Unico Ambientale (articoli 196 e 208), ha posto tale competenza in capo alle Regioni, che pertanto, alla luce di quanto sopra, non hanno potestà per delegarla ulteriormente.
Afferma la Corte infatti che "La potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. risponde, del resto, a ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario e di valore primario quale è l’ambiente (sentenze n. 246 del 2017 e n. 641 del 1987), che risulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale (sentenze n. 60 del 2023 e n. 189 del 2021)".

Ambiente Legale INFORMA