ANAC presenta una proposta di Linee Guida in materia di affidamenti in house ex art.192 comma 2, D.Lgs 50/2016

EDITORIALE, 20/09/2021

L’art. 192, comma 2 del D.Lgs 50/2016 colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara d’appalto, infatti:

  1. Consente tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante;
  2. Impone comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento.

In merito, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha presentato uno schema di Linee Guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”.

Lo schema di Linee Guida sugli affidamenti in house mira a fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dall’art. 192, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

Infatti, l’onere motivazionale aggravato previsto dalla legge presuppone lo svolgimento di un’indagine comparativa per dimostrare la convenienza dell’affidamento diretto rispetto allo svolgimento di una gara pubblica - aperta all’intero mercato - in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio pubblico.

Lo scopo delle Linee Guida è quindi quello di fornire indicazioni pratiche, non vincolanti, per orientare l’azione degli enti interessati verso modalità operative conformi alla normativa vigente.

Peraltro, lo schema presentato prevede anche alcune soluzioni interpretative estensive rispetto al dato letterale della normativa in commento.

In particolare, l’ANAC, con riferimento all’art.192, comma 2 del D.Lgs 50/2016:

  • ne estende l’applicazione anche ai contratti di lavori e forniture;
  • attribuisce al termine “concorrenza” un significato a-tecnico, riferendosi alle prestazioni che siano svolte in modo alternativo sul mercato, quindi in ogni caso in cui vi sia una concorrenza per il mercato o nel mercato;
  • Esclude dall’applicazione della norma le sole prestazioni che non sono al momento disponibili sul mercato e non potranno esserlo in futuro, neanche a seguito di attività di adeguamento da parte dei possibili esecutori.

Peraltro, l’ANAC prende anche incidentalmente in considerazione l’applicabilità delle clausole sociali agli organismi in house, per il caso in cui la p.a. decida di internalizzare un’attività in precedenza affidata al mercato.

In merito, come chiarito nell’ambito della Relazione AIR allegata allo Schema di Linee Guida, l’Autorità ritiene di dover dare una risposta negativa all’applicabilità di dette clausole, pena la violazione delle disposizioni generali sul pubblico impiego.

Lo schema predisposto è stato sottoposto a consultazione pubblica in cui sono intervenuti 19 soggetti tra cui amministrazioni pubbliche, società pubbliche, associazioni di categoria e soggetti privati.

Inoltre, sono stati acquisiti i pareri delle Autorità indipendenti e, ad oggi, si attende il parere del Consiglio di Stato per la definitiva emanazione del provvedimento.

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