L’ANAC, nella sua funzione consultiva, ha espresso un parere con il quale ha chiarito la portata del principio di rotazione, ossia quel principio in forza del quale è fatto divieto alla stazione appaltante di invitare a procedure dirette all'assegnazione di un appalto il contraente uscente o l'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
Questo principio mira, infatti, a garantire il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Facendo leva sul dato normativo, essa ha affermato che il principio di rotazione si applica anche nel caso di affidamento con procedura negoziata ex articolo 63 D.LGS. 50/2016 per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, gestione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e altri servizi di igiene pubblica.
Ed infatti, il principio di rotazione non è richiamato solamente dall'articolo 36, D.lgs. 50/2016 per gli affidamenti degli appalti sotto le soglie comunitarie, ma anche dall'articolo 63 che riguarda appunto l'affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, anche sopra la soglia comunitaria, che presuppone una selezione a monte, con invito, degli operatori economici.
Si tratta, infatti, di una situazione nella quale la stazione appaltante sceglie i soggetti da invitare alla gara e dove, pertanto, il rischio che si consolidino rapporti atti a pregiudicare la concorrenza è elevato. Pertanto, conclude l’ANAC che il principio si impone non solo nei casi in cui la pubblica amministrazione intenda affidare l’appalto con affidamento diretto, ma anche quando vi sia una procedura negoziata con la quale si opera una scelta discrezionale dei soggetti da invitare. Al contempo, l’ANAC ci ricorda l’ambito applicativo del principio in questione che deve riguardare solamente affidamenti (quello precedente e quello attuale) relativi allo stesso settore merceologico. Al contrario, è evidente che tale principio non opera nel caso di gara pubblica aperta a tutti, ove non c’è una selezione a monte da parte della stazione appaltante dei soggetti da far competere.