Albo, ulteriore proroga di validità dei certificati!

Come noto, in virtù del D.L. 105/2021 è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza legato all’epidemia da COVID-19 al 31 dicembre 2021. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 103, comma 2, L. 27/2020, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, conservano la validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Non sono esclusi invece i certificati dell’Albo.

Ciò ha indotto il Comitato nazionale ad adottare la Circolare n. 9 del 29 luglio 2021, attraverso la quale si chiarisce che i certificati conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel suddetto periodo.

Tuttavia, come già emerso in precedenti atti, al fine del legittimo esercizio dell’attività è necessario che l’impresa:

  • rispetti le condizioni e sia in possesso di tutti i requisiti previsti (l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni);
  • presti, per i casi previsti, apposite fideiussioni, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 31 marzo 2022;
  • comunichi la variazione dell’iscrizione.