Albo: Iscrizioni all’ANGA, gli adeguamenti a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020

NEWS, 13/09/2021

Il Decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, come ormai noto, ha introdotto, all’art. 183, comma 1, TUA, precisamente alla lettera b-ter, la definizione di rifiuti urbani, che ricomprende al punto 2 “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”.

Al riguardo, il Comitato nazionale dell’ANGA era già intervenuto con la Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020, prevedendo che i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuai dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività indicate all’allegato L-quinquies alla Parte IV del TUA, potevano provvedere alla raccolta e trasporto di detti rifiuti, ove divenuti urbani in data successiva al 31 dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

Con la recente deliberazione del 28 luglio 2021, n. 7, il Comitato nazionale, provvede all’adeguamento dell’iscrizione nelle categorie 4 e 2-bis alla luce della descritta modifica normativa prevedendo che:

  • i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, TUA solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’art. 198, comma-bis, TUA;
  • i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 2-bis, in qualità di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, possono trasportare tutti i rifiuti di cui all’allegato L-quater solo se derivanti dalla propria attività, inserita tra quelle elencate nell’allegato L-quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi del già citato art. 198, comma 2-bis, TUA.

Il medesimo provvedimento, inoltre, chiarisce che i soggetti già iscritti che operano in virtù della deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020, possono continuare a trasportare i codici  già autorizzati di cui all’allegato L-quater.

Tali disposizioni entrano in vigore dal primo settembre 2021.

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