AL VIA LA NUOVA LEGGE EUROPEA: COSA CAMBIA PER L’AMBIENTE

EDITORIALE, 03/06/2019
 



L’Italia risponde alle (presunte) violazioni del diritto europeo con la L. 3 maggio 2019 n. 37 (la c.d. Legge Europea).
La Legge Europea è, infatti, lo strumento attraverso il quale l’ordinamento italiano si adegua a quello comunitario, risolvendo anche i casi di conflitto, per un non corretto recepimento – a livello interno - della normativa europea.

In particolare lo fa, per quanto riguarda l’ambiente, con quattro disposizioni, occupandosi:

  1. all’art. 18, di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi;
  2. all’art. 19, di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
  3. all’art. 20, di sfalci e potature;
  4. e infine all’art. 21, di impianti di biogas, biomasse e bioliquidi.

Ma cosa cambia?

Innanzitutto, in risposta alla procedura di infrazione n. 2018/2021, vengono puntualmente individuate le responsabilità connesse ad una gestione in sicurezza del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, individuando: una responsabilità primaria in capo al produttore/gestore dei relativi impianti; una responsabilità sussidiaria dello Stato Italiano in mancanza di detti soggetti o di altra parte responsabile; precise responsabilità in caso di spedizione all’estero di detti materiali1.

In materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche poi, in risposta alle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nel Caso EU Pilot 8718/16/ENVI, viene modificato il D.Lgs 14 marzo 2014 n. 492. In particolare:

  1. Viene inserito l’obbligo in capo ai produttori (e ai terzi che agiscono in loro nome) di comunicare annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE ricevuti presso i distributori, presso gli impianti di raccolta e trattamento e quelli oggetto di raccolta differenziata (art. 14, comma 3).
  2. I casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE vengono ricondotti alla sola ipotesi prevista dalla Direttiva 2011/70  (AEE trasferiti per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale, e non più anche gli AEE avviati al trattamento al di fuori dei sistemi di gestione individuali e collettivi presenti sul territorio nazionale – art. 23, comma 3).
  3. Viene sancita la possibilità di apporre il marchio del produttore e il simbolo, oltre che sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, anche sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia (pure se in formato digitale), laddove la prima opzione non risulti possibile (art. 28, comma 7).
  4. Viene sancito l’obbligo di designazione scritta (non più di mera nomina) del rappresentante autorizzato dal produttore a vendere AEE in altro Stato membro (art. 30, comma 2).
  5. Infine, si prevede la correzione di alcuni refusi (titolo dell'Allegato V, data di decorrenza degli obblighi minimi di recupero, in vigore dal 13 agosto 2012, previsti sempre nell’Allegato V), nonché la specificazione della documentazione minima richiesta per le spedizioni di AEE difettose effettuate dal detentore al produttore o a un terzo che agisce a suo nome (Allegato VI).
In tema di sfalci e di potature, vengono invece sostanzialmente mantenute le previsioni di cui all’art. 185 del TUA – così come da ultimo novellato dalla L.154/2016. Ed invero, anche gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico possono essere esclusi dalla normativa sui rifiuti, se destinati ad una delle finalità previste dalla norma (utilizzo in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia), anche al di fuori del luogo di produzione ovvero mediante cessione a terzi3.

Infine, quanto agli  impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, viene eliminata la possibilità di fruire di un incentivo sull’energia prodotta mediante un’estensione del relativo periodo di incentivazione4, al fine di non incorrere nella violazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

Ciò posto, dubbi tuttavia sorgono sull’effettiva capacità di tali disposizioni di chiudere tutte le (presunte) violazioni del diritto europeo, che ricordiamo si articolano nella (meno grave) apertura di un Caso EU Pilot, che se non risolto può sfociare in una vera e propria procedura di infrazione, la quale può addirittura portare alla previsione di sanzioni pecuniarie (in capo allo Stato membro giudicato inadempiente)5.

Ad esempio, in materia di sfalci e potature, il caso EU-PILOT 9180/17/ENVI – con il quale si contestava all’Italia di aver sostanzialmente esteso il regime di favore per tali residui del verde, in spregio a quanto previsto dalla direttiva rifiuti (2008/98/CE) – non viene risolto. Anzi, la riconferma dell’inclusione degli sfalci e delle potature derivanti dall’attività di manutenzione del verde tra le possibili “esclusioni” di cui all’art. 185, sebbene condivisibile, non fa – se possibile- che aggravarlo ulteriormente.

A questo punto, andrebbe valutata una seria interlocuzione con le Istituzioni comunitarie, volta sostenere che tale scelta – sebbene quella non maggiormente conforme al dato letterale di cui alla direttiva rifiuti 2008/98/CE – dovrebbe essere invece quella privilegiata, in quanto esclude a monte la stessa produzione del rifiuto. E ciò in linea con gli obiettivi dell’economia circolare, che mettono la prevenzione (della produzione del rifiuto), al primo posto.

Un’economia veramente circolare passa dalla volontà di evitare a monte la produzione del rifiuto, allora perché frenarci sulla base di irragionevoli paure (relative a possibili deficit di controllo)?

Non lasciamo dunque che sia la paura, ma il coraggio, a guidare le nostre azioni.





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1 Viene in tal modo recepito – con l’inserimento dell’art. 1-bis all’interno del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 45 - quanto previsto dall’art. 4, paragrafi 1 e 2, e dall’art. 5 paragrafo 1 lett. f) della Direttiva 2011/70/Euratom.

2 D.Lgs 14 marzo 2014 n. 49, di recepimento della Direttiva 2012/19/UE.

3 Disposizione criticata nel Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI.

4 Mediante l’abrogazione delle disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

5 G. Galassi, “la violazione del diritto europeo: il sistema EU Pilot e la procedura di infrazione. Il caso dei rifiuti radioattivi”, in Ambiente Legale Digesta gennaio/febbraio 2019.

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