TRdS come sottoprodotti, imprescindibile piano o dichiarazione di riutilizzo

Descrizione

Cass. pen., Sez. III, sent. del 13 aprile 2023, n. 15450

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, DPR 120/2017, al fine di qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è necessario che il loro utilizzo avvenga sulla base di un “piano di utilizzo”, di cui all’art. 9 DPR 120/2017, ovvero di una “dichiarazione di utilizzo” nelle ipotesi di cantieri di piccole dimensioni, nel rispetto di quanto previsto all’art. 21 del medesimo decreto.
La conformità al dato normativo è ribadita dalla Cassazione, con la sentenza n. 15450/2023, con la quale si sostiene che, in difetto della suddetta documentazione, le terre e rocce da scavo depositate non possono che essere qualificate come rifiuto; quindi, poiché il deposito temporaneo si è protratto per un periodo di tempo superiore a tre mesi, la gestione è avvenuta in contrasto con quanto previsto nel TUA, essendo stato effettuato in assenza delle necessarie autorizzazioni.

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