Descrizione
Il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27 bis T.U.A. - anche laddove trovi applicazione l’art. 208 T.U.A. sull’autorizzazione unica degli impianti di trattamento dei rifiuti - deve essere conforme agli strumenti di programmazione in materia di rifiuti, pena la sua illegittimità.
Questo è il principio che emerge dalla sentenza n. 173 del 3 marzo 2022 del TAR Liguria in un caso relativo all’autorizzazione unica di un impianto di smaltimento e recupero della frazione organica del rifiuto solido con produzione di biometano.
Il Collegio ricorda che, relativamente alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, la vigente disciplina normativa coinvolge le regioni e le province. Gli strumenti settoriali di programmazione sono costituiti, quindi, dal piano regionale di gestione dei rifiuti, dal piano d’area provinciale e dal piano d’ambito.
Non essendo previsto da alcuna disposizione - segnatamente dagli artt. 27 bis e 208 T.U.A. - che il provvedimento autorizzatorio unico possa operare con efficacia di variante agli atti di programmazione in materia di gestione dei rifiuti, “è evidente che la compatibilità con i criteri localizzativi previsti dagli strumenti suddetti costituisce condizione di legittimità degli atti che autorizzano la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”.
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