Descrizione
Nell’ambito della Cds insita nel procedimento autorizzatorio unico di un impianto FER, il dissenso espresso dal Sindaco deve considerarsi valida espressione della posizione dell’Amministrazione comunale sulla conformità urbanistica del progetto non potendo porlo alla stregua di un assenso in assenza del previo parere del Consiglio Comunale.
Questo è il principio pronunciato dal TAR Friuli-Venezia Giulia con la sent. n. 144/2022 relativamente ad un caso in cui veniva in gioco una norma regionale che prevedeva come in caso di non conformità tra il progetto da approvare e gli strumenti urbanistici fosse necessario l’assenso del rappresentante del Comune previo parere favorevole del Consiglio Comunale.
Secondo i giudici amministrativi, però, l’amministrazione procedente ha errato nel ritenere tale regola applicabile anche ai fini dell’espressione del dissenso. In tale ipotesi non vi sarebbe la medesima esigenza di preservare la competenza in materia urbanistica dell’organo di indirizzo politico.
Il dissenso espresso dal Sindaco in Cds deve considerarsi atto di per sé sufficiente, in quanto è proprio la volontà già in precedenza espressa dall’organo consiliare e consegnata nel piano urbanistico vigente ad essere difesa e ribadita. Richiedere in tale ipotesi un passaggio in Consiglio comunale si tradurrebbe in un inutile aggravio procedimentale contrario alle esigenze semplificatorie dei procedimenti autorizzatori unici e peraltro non imposto dalla norma.
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