Spandimento in agricolture: “No” a limiti comunali

Descrizione

Cons. Stato, sez. IV, sent. del 17 ottobre 2023, n. 9044

I Comuni non sono titolari di potestà regolamentare in materia di spandimento dei fanghi in agricoltura, restando riservata agli stessi solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene.

Lo ribadisce il Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 9044 del 17 ottobre 2023, si pronuncia sul ricorso presentato da un Comune avverso la sentenza del TAR che escludeva la possibilità di dettare prescrizioni in materia di spandimento di fertilizzanti su suolo agricolo da parte dei Comuni attraverso lo strumento urbanistico.

Non si condivide, quindi, la tesi dell’Ente locale che sosteneva la propria competenza a disciplinare l’attività di cui al D.Lgs. 99/1992 e fissare dei limiti territoriali al loro utilizzo attraverso il proprio generale potere di pianificazione regolamentazione del proprio territorio in materia urbanistica.

I Giudici di Palazzo Spada, inoltre, chiariscono che un eventuale competenza comunale non può derivare neanche dalla LR regione Lombardia n. 12/2005, in quanto la Corte Costituzionale ha disposto che questa, disciplinando la pianificazione urbanistica, attiene alla materia “governo del territorio” e, quindi, non può perseguire finalità che esorbitano da tale ambito.

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