Sono annullabili per difetto di competenza le ordinanze adottate dal dirigente ai sensi dell’art. 217 del TULS

Descrizione

TAR Toscana, Sez. II, 20 maggio 2022, n. 697

Sono annullabili per difetto di competenza le ordinanze adottate dal dirigente comunale ai sensi dell’art. 217 del T.U. sulle leggi sanitarie.
È quanto ribadito dal TAR Toscana nella sentenza n. 697 del 20 maggio 2022.
Costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui le norme del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, attribuiscono al sindaco una competenza speciale, correlata alla tutela di preminenti interessi di sanità ed igiene pubblica e, come tale, prevalente sugli ordinari criteri di riparto dei compiti amministrativi in ambito locale.
Nella fattispecie, un dirigente comunale aveva, con ordinanza, prescritto delle misure per il contenimento delle emissioni insalubri provenienti da un’azienda suinicola.
Il Giudice, valutando la suddetta ordinanza come attuativa del disposto di cui all’art. 217, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, ha fatto applicazione del principio generale sopra enunciato e, per l’effetto, annullato, per difetto di competenza, l’ordinanza dirigenziale.
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