Risponde di abbandono di rifiuti il proprietario del fondo ingiustificatamente inattivo

Descrizione

TAR Puglia Sent. 12 Luglio 2022 n. 1193

Il Tar Puglia ha recentemente affermato che il dovere di diligenza in capo al proprietario in relazioni ai rifiuti abbandonati sul suo fondo non viene meno quando l’intervento preventivo o ripristinatorio risulti di “ ragionevole esigibilità”.
La sent. 12 Luglio 2022 n. 1193 sancisce dunque che il requisito della colpa può ben essere integrato dall’omissione di quegli accorgimenti “standard” che l’ordinaria diligenza impone a fronte di condotte di inquinamento e sversamento abusivo di rifiuti nel terreno da parte di terzi.
Il ragionamento dei giudici amministrativi si spinge fino ad affermare l’eventuale doverosità della recinzione del fondo che, pur esclusa da un sostanzioso filone giurisprudenziale, deve essere valutata alla luce del criterio dell’ordinaria diligenza.
Nel caso in specie, il TAR afferma la colpevolezza del proprietario inerte, in virtù del fatto che l’accesso all’aerea poteva essere impedito tramite la semplice chiusura della strada; operazione questa non ritenuta particolarmente onerosa dai giudici. Al contrario, viene considerato “palesemente inadeguato” l’apposizione da parte del proprietario di cartelli volti a vietare l’accesso e l’abbandono di rifiuti.

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