Descrizione
TAR Calabria (CZ), Sez. I, n. 2231 del 9 dicembre 2022
In presenza di un impianto di depurazione, deve essere considerato produttore iniziale dei rifiuti il soggetto che effettua la pulizia manutentiva dell’impianto e che, tramite detta attività materiale, dà origine ai rifiuti. In secondo luogo, rileverà, in concorrenza, il titolare dell’impianto stesso.
Lo sostiene il TAR Calabria, con la sentenza n.2231/2022, che fonda il principio sulla lettura sistematica di alcune disposizioni del TUA rilevanti per l’inquadramento della questione ovvero:
- l’art. 183, comma 1, che alla lett. f) definisce il produttore di rifiuti e alla lett. g) il produttore del prodotto;
- l’art. 190, comma 1, concernente i soggetti obbligati a tenere un registro cronologico di carico e scarico;
- l’art. 230.
La pronuncia trae origine dal diniego della Sezione regionale dell’Albo dell’autorizzazione in categoria 2-bis per i codici 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05 (vaglio, sabbia, fanghi), in quanto - si sosteneva - che detti codici “(…) non derivano funzionalmente e direttamente dall’attività dichiarata in istanza, per i quali non è possibile riconoscere il produttore iniziale di rifiuti di cui all’art. 212 c. 8 del DLG n. 152/2006 e s.m.i.”
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