Responsabilità degli Enti ex. D.lgs. n. 231/2001: il Tribunale di Bari ammette una società alla messa alla prova

Descrizione

Ordinanza del 22 giugno 2022

Il Tribunale di Bari, sez. I, con l’ordinanza del 22 Giugno 2022 ha affermato la compatibilità dell’istituto della messa alla prova con il sistema di responsabilità ex d.lgs.n. 231 del 2001.
Analizzando la ratio del d.lgs. n. 231 del 2001 i giudici hanno affermato l’assoluta compatibilità rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore tramite l’istituto della messa alla prova. Entrambi non mirano alla retribuzione fine a sé stessa, né alla mera prevenzione generale (sicuramente perseguita sia pure in termini di orientamento culturale delle politiche imprenditoriali), ma bensì alla prevenzione speciale in chiave rieducativa: “si punta ad indurre l’ente ad adottare comportamenti riparatori dell’offesa che consentano il superamento del conflitto sociale instaurato con l’illecito, nonché idonei, concreti ed efficaci modelli organizzativi che incidendo strutturalmente sulla cultura d’impresa, possano consentirgli di continuare ad operare sul mercato nel rispetto della legalità o meglio di rientrarvi con una nuova prospettiva di legalità (ne costituiscono un chiaro esempio le disposizioni di cui agli articoli 6, 12 e 17 del d.lgs. n. 231/2001)”.
In tal senso “la finalità rieducativa, quindi, lungi dal difettare, semplicemente si declina in maniera peculiare, cioè in termini di compliance, intesa come funzionalizzazione delle procedure interne all’ente all’obiettivo di prevenire la commissione di reati, al fine di evitare il rischio di incorrere in sanzioni”.
Per quanto concerne, poi, l’ammissibilità dell’ente alla messa alla prova, differentemente da quanto affermato dal Tribunale di Spoleto, non si determinerebbe l’elusione ex art. 17 d.lgs. n. 231/2001, considerato che l’ambito di applicazione della citata norma non coinciderebbe affatto con quello della messa alla prova. “L’art. 17, infatti, stabilisce un trattamento sanzionatorio più mite nell’ipotesi in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’ente realizzi le cd. condotte riparatorie; la messa alla prova ha un oggetto ben più ampio, contemplando pure l’affidamento al servizio sociale per un programma che può comprendere attività di volontariato di rilievo sociale nonché la prestazione di pubblica utilità”.
Altra questione relativa all’ammissibilità dell’istituto riguarda, infine, i casi in cui il modello organizzativo adottato dall’ente venga considerato inidoneo dal giudice: diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Modena, secondo il quale la concessione in questi casi della messa alla prova vanificherebbe la finalità rieducativa dell’istituto, a parere di questo Giudice “la finalità rieducativa dell’ente non è pregiudicata laddove quest’ultimo si doti del Modello prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, quand’anche ciò avvenga dopo la commissione del reato presupposto”.

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