Per il diritto europeo, dalla violazione delle direttive sulla qualità dell’aria non deriva diritto al risarcimento dei danni

Descrizione

Corte di Giustizia UE, 22 dicembre 2022, causa C-61/21

La Corte d’Appello amministrativa di Versailles ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia la seguente questione:

  • “1) se le norme applicabili del diritto dell’Unione europea derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e all’articolo 23, paragrafo 1 della direttiva [2008/50], debbano essere interpretate nel senso che attribuiscono ai singoli, in caso di violazione sufficientemente qualificata da parte di uno Stato membro dell’Unione europea degli obblighi che ne derivano, un diritto a ottenere dallo Stato membro in questione il risarcimento dei danni causati alla loro salute che presentano un nesso di causalità diretto e certo con il deterioramento della qualità dell’aria.
  • 2) Ammesso che le disposizioni sopra menzionate siano effettivamente idonee a far sorgere un siffatto diritto al risarcimento dei danni alla salute, a quali condizioni sia subordinato il riconoscimento di tale diritto, per quanto riguarda in particolare il momento in cui si deve ritenere avvenuto l’inadempimento imputabile allo Stato membro di cui trattasi.”

Con riguardo alla prima questione, il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili soggiace ad alcuni presupposti, facendo sorgere il diritto al risarcimento del danno in capo ai soggetti lesi qualora vi siano tre condizioni:

  • a. la norma giuridica violata deve essere preordinata a conferire loro diritti;
  • b. la violazione sia sufficientemente qualificata;
  • c. il nesso causale diretto tra la violazione realizzata ed il danno subito.

La Corte, chiamata a pronunciarsi in ordine alle disposizioni contenute nella direttiva 2008/50, ha riferito che essa si riferisce ad “un obiettivo generale di protezione della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso”, non conferendo in maniera implicita alcun diritto individuale la cui violazione possa far sorgere responsabilità in capo allo Stato membro per i danni provocati ai singoli.
Con riguardo alla seconda questione ha ritenuto che non fosse necessario fornire una risposta alla luce di quanto detto nella prima.
Ad ogni modo, conclude la Corte, quanto osservato “non esclude che la responsabilità dello Stato possa sorgere a condizioni meno restrittive sulla base del diritto interno”. Ad esempio, i giudici di uno Stato membro possono eventualmente pronunciare ingiunzioni accompagnate da penalità volte a garantire il rispetto, da parte di tale Stato, degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.

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