P.A.: individuazione responsabile necessaria anche in caso di bonifica volontaria

Descrizione

TAR Lombardia, sez. IV, sent. del 18 luglio 2023, n. 1385

L’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario dell’area non esclude il potere/dovere dell’amministrazione di individuare il responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 244, comma 2, TUA né elide il dovere di quest’ultimo di porre rimedio all’inquinamento stesso.

Lo afferma il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1385/2023, chiarendo che si tratta di un’attività doverosa posta a presidio del principio “chi inquina paga” e del primario interesse alla rimozione della fonte dell’inquinamento.

A sostegno di quanto sostenuto, poi, il Tribunale adito richiama quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la volontaria iniziativa del proprietario incolpevole permane fintanto che vi sia la sua adesione. Con ciò a dire che occorre comunque individuare il responsabile, in quanto, nelle ipotesi in cui l’assuntore volontario non porti a termine gli interventi, questi possono essere imposti solo ai responsabili dell’inquinamento.

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