Non ottemperanza dell’ordinanza di rimozione, consumazione con scadenza del termine

Descrizione

Cass. pen. Sez. III, sent. del 12 aprile 2023, n. 15238

L’art. 192 TUA, nel disporre il divieto di abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, prevede che chiunque violi detti divieti è tenuto alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, in conformità di quanto previsto dal Sindaco con ordinanza.
Ciò posto, ai sensi dell’art. 255, comma 3, TUA, chiunque non ottempera alla suddetta ordinanza sindacale è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno.
In ordina al momento consumativo del reato richiamato, di recente la Cassazione, con la pronuncia 15238/2023, ha chiarito che la fattispecie ha natura permanente e la scadenza del termine per l’adempimento non indica il momento di esaurimento della condotta, bensì l’inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell’ottemperanza all’ordine ricevuto.
Inoltre, gli Ermellini chiariscono che detto principio muove dal presupposto che la natura di reato omissivo permanente della contravvenzione in esame è individuata tenendo conto del fatto che il termine per l’adempimento di quanto indicato nell’ordinanza è fissato al solo fine di stabilire il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, che può essere adempiuto in modo utile, sia pure tardivo; sicché non viene meno l’obbligo di agire dopo la scadenza del termine.

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