Descrizione
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 10 Ottobre 2022 n. 29403
Nonostante la riforma dei primi due commi degli art. 258, relativi al Mud e ai soggetti obbligati, il contenuto delle sanzioni e i destinatari non sono di fatti cambiati.
A rilevarlo è la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, nella quale i giudici sottolineano che ad essere puntiti con la pena pecuniaria da 2600 a 15500 euro ex art. 258 TUA, sono pur sempre i soggetti di cui l’art. 189 comma 3, qualora non effettuino la comunicazione prevista dalla stessa norma o la effettuino in maniera incompleta.
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