Descrizione
Consiglio di Stato, sez. IV, n. 10663 del 6 dicembre 2022
Il Consiglio di Stato ha esaminato le misure di prevenzione alle quali sono tenuti i proprietari e i gestori dell’area anche se non responsabili dell’inquinamento.
Il responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 242 deve adottare le misure necessarie di prevenzione lo svolgimento di un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento, l’accertamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC. Ove venga accertato attraverso tale indagine preliminare l’avvenuto superamento delle CSC, il responsabile dell’inquinamento deve darne notizia immediatamente agli enti competenti , descrivendo quali misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza sono stata adottate, anche se si tratta del superamento per un solo parametro.
Anche qualora il proprietario o il gestore dell’area non siano responsabili dell’inquinamento devono attuare ex art. 245, comma 2, del TUA le misure di prevenzione, ossia le iniziative volte a contrastare una minaccia, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi in un prossimo futuro un danno alla salute o all'ambiente.
Tutte le iniziative sopra considerate hanno carattere preventivo e sono volte ad impedire utilmente o quanto meno attenuare gli effetti che probabilmente costituiranno una minaccia di danno alla salute o all’ambiente. A queste è necessario aggiungere l’onere reale e il privilegio speciale sull’immobile previsti dall’art. 253 TUA ovvero le c.d. “passività ambientali”.
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