La responsabilità del preposto per l'infortunio del lavoratore

Descrizione

La Cassazione Penale, con la Sentenza n. 3538 del 1° febbraio 2022, si è pronunciata in tema di responsabilità del preposto per un infortunio sul luogo di lavoro.
Nel caso di specie, l’imputato nella sua qualità di preposto, era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590, comma 2 c.p., in ragione dell’art. 19 del TUS.
Nello specifico, la lavoratrice operava attraverso un elevatore azionato da una pulsantiera, il cui difettoso funzionamento era noto agli operatori del settore e, in tale condizione, a causa dell’involontario azionamento del pulsante di discesa dell’elevatore e dell’operazione manuale di correzione in corso di esecuzione da parte della stessa, questa subiva uno schiacciamento del primo dito della mano destra.
La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso dell’imputato, aveva fondato la propria decisione a partire dalla previsione contenuta all’art. 2 lett. e) del D.lgs. 81/2008, concernente la figura del preposto, in base al quale “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
La Corte argomentava, riconoscendo la responsabilità penale per il reato verificatosi, che le competenze attribuite all’imputato, in qualità di preposto, avevano proprio la finalità di delineare l’area di rischio rispetto alla quale rivestiva, altresì, la posizione di garante. Ed invero, il preposto ha il compito di vigilare, non solo sull’esecuzione dell’attività da parte dei lavoratori ma anche sull’eventuale instaurarsi di prassi comportamentali incaute ovvero di anomalo funzionamento di macchinari cui gli operatori sono addetti.
In tal contesto, la responsabilità del preposto si rinviene proprio perché non ha ottemperato all’obbligo diretto e continuativo di sorveglianza sui macchinari adoperati dalla lavoratrice sottoposti alla sua vigilanza.
Argomentando al contrario, è possibile presumere un esonero di responsabilità del preposto solo nell’ipotesi in cui il difetto di funzionamento del macchinario ovvero l’incauto utilizzo dello stesso al fine di scongiurare danni, fossero accaduti nell’immediato rispetto al momento in cui l’infortunio del lavoratore si è verificato. Solo in tale quadro si sarebbe potuto sfuggire ad una responsabilità giacché, per fattezze, un controllo continuativo non ci sarebbe potuto essere appunto perché appena occorso.
In tale assetto, dunque, appare coerente la decisione dei giudici di legittimità. Infatti, la Corte concludeva affermando che il preposto non poteva ritenere di assolvere i propri compiti attraverso l’attesa di denuncia, da parte dei lavoratori stessi, di anomali di funzionamento dei macchinari utilizzati o della modifica operativa da parte degli addetti di schemi lavorativi apprestati per l’utilizzo di apparecchiature poiché questo determinerebbe uno svuotamento del dovere di vigilanza e di sovraintendenza sui lavoratori, essenza stessa delle attribuzioni del preposto. LEGGI DI PIÙ

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