Descrizione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5415 del 16 febbraio 2022, si è pronunciata in tema di responsabilità del datore di lavoro per mancata osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni.
Nel caso di specie l’imputato, nella sua qualità di datore di lavoro, veniva ritenuto responsabile dell’infortunio occorso ad un lavoratore in quanto non aveva adottato le misure opportune affinché le attrezzature utilizzate dallo stesso fossero conformi alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro. Invero, la responsabilità dell’imputato veniva, altresì, riconosciuta in ragione degli obblighi organizzativi comunque riconducibili al datore di lavoro a prescindere dalla ricorrenza di ruoli prepositurali di garanzia poiché non veniva ravvisare la concessione di una specifica delega di funzioni.
Ed invero, il datore di lavoro non sarebbe stato esonerato da responsabilità per l’infortunio subito dal lavoratore neanche se fosse stato presente un soggetto preposto al controllo della sicurezza nell’attività lavorativa in cui si è verificato l’incidente. La Corte, a fondamento di questa ultima affermazione, confermava la sentenza di condanna e asseriva che il datore di lavoro, nella sua specifica qualità, costituiva la massima espressione della rappresentanza e della operatività dell'azienda e al quale competeva l'obbligo primario di procedere alla valutazione dei rischi e a assicurare la sicurezza sul luogo del lavoro, attraverso l'adozione di misure di prevenzione, con conseguente redazione documento di valutazione dei rischi.
In tale assetto la Corte, con riguardo alla qualifica di datore di lavoro, ha ribadito il principio di diritto in base al quale “in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.”
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