In materia di sanzioni amministrative, il destinatario dell’ordinanza ingiunzione non può che essere la persona fisica responsabile dell’illecito

Descrizione

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza del 21 giugno 2022, n. 20046

La Cassazione, con l’ordinanza n. 20046 del 21 giugno 2022, ricorda che in materia di sanzioni amministrative la legge 689/1981 individua come destinatario della sanzione solo la persona fisica responsabile dell'illecito amministrativo.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, la responsabilità grava sull'autore materiale dell’illecito e non sull'Ente rappresentato, che resta obbligato in via solidale e sussidiaria.

Nella fattispecie, era stata contestata all’azienda incaricata della gestione dell’impianto di depurazione comunale la contravvenzione ex art. 133 comma 1 TUA, per il superamento dei limiti consentiti in materia di scarichi di acque reflue.

In tale contesto, la Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse fatto corretta applicazione dell’art. 6 L. 689/1981, avendo correttamente individuato come destinatario dell’ordinanza ingiunzione il solo rappresentante legale dell’azienda e non anche la persona giuridica rappresentata.


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