Illegittimo il generico assoggettamento a TARI dei magazzini funzionalmente collegati all’attività produttiva

Descrizione

TAR Lombardia, Sez. III, Sentenza del 29 agosto 2022, n. 1953

Con sentenza del 29 agosto 2022, n. 1953 il TAR Lombardia, sezione III, ha ritenuto contraria alla normativa di legge primaria la disposizione di un Regolamento comunale in materia di TARI nella parte in cui assoggettava in ogni caso a TARI i «magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati» collegati all’esercizio dell’attività produttiva.

Più nello specifico secondo i giudici in base alla normativa di rango primario (cfr. l’art. 1, comma 649, L. 27/12/2013, n. 147), l’ambito entro il quale il Comune può esercitare il potere di esclusione da TARI fa essenzialmente leva sul collegamento dei magazzini stessi all’esercizio dell’attività produttiva, da apprezzare sia sul piano funzionale che in termini di esclusività.

In tale quadro, il fatto che il magazzino dell’impresa ricorrente fosse destinato allo stoccaggio dei prodotti ivi indicati non appare di per sé situazione idonea ad eliminare quel collegamento funzionale ed esclusivo dei magazzini con l'attività produttiva su cui il legislatore (vedi articolo 1, comma 649, legge 147/2013) ha fatto leva per l'individuazione delle aree non idonee alla produzione di rifiuti urbani e che quindi vanno esenti dalla tassa rifiuti. Consegue da ciò l’annullamento della previsione regolamentare.

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