Illegittima l’istituzione di un centro di raccolta rifiuti per mezzo di ordinanza sindacale

Descrizione

TAR Campania sent. 4 Luglio 2022

Il Tar Campania è recentemente intervenuto in una vicenda giudiziaria di grande importanza pratica, affermando come non sia in alcun modo possibile istituire un Centro di raccolta rifiuti tramite l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente.
Nel caso in specie il Sindaco di un comune campano aveva emesso un’ordinanza ex art. 50 e 54 D.Lgs 267/2000 al fine di autorizzare la realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti da differenziata per il conferimento di rifiuti ingombranti e Raee.
Ebbene, nella sentenza del 4 Luglio scorso, i giudici hanno sottolineato non solo che la realizzazione di un siffatto centro deve avvenire in ossequio alle prescritte modalità, ma anche che lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente ha natura del tutto eccezionale e non può essere utilizzato per regolarizzare una situazione standard e perpetua qual è il miglioramento della gestione dei rifiuti urbani.

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