Il film protettivo adesivo è imballaggio e resta dovuto il contributo ambientale di competenza

Descrizione

Tribunale di Roma, Sez. XVI, 18 maggio 2022, n. 8638

Il Tribunale ordinario di Roma, con la sentenza 18 maggio 2022, n. 8638, ha riconosciuto la natura di imballaggio del film protettivo adesivo, così definendo la controversia instaurata dal Consorzio CONAI avverso una società dedita alla produzione e commercializzazione dei suddetti materiali, non qualificabili, nell’opinione della convenuta, come imballaggi e, pertanto, assoggettabili al contributo POLIECO e non a quello CONAI.

Ai fini della risoluzione del contrasto interpretativo, il giudice di merito ha ribadito che la nozione di imballaggio, ex art. 218 del d.lgs. 152/2006, nonché art. 3 della direttiva 94/62/CE, deve essere ricostruita facendo riferimento a un criterio prognostico ex ante e in astratto che tenga conto esclusivamente della funzione attribuita ai beni al momento della loro progettazione, senza che rilevino eventuali diversi modi di utilizzo degli stessi o usi secondari accertabili ex post.
In via ulteriore, è stato evidenziato che ad assumere rilievo è la natura della prescritta funzione che deve essere di contenimento, protezione, manipolazione delle merci, indipendentemente dalla fase in cui la stessa viene ad esplicarsi.

Così argomentando, il Tribunale ha disposto la condanna della società convenuta al versamento dell’omesso contributo ambientale CONAI. È stato ribadito, infatti, che l’art. 237, co. 8, TUA non può essere interpretato nel senso di consentire alle imprese di scegliere liberamente se versare il contributo ambientale al CONAI oppure al POLIECO con conseguenti effetti liberatori (conf. Tribunale di Roma, sent. n. 2364 del 2022).

Giova inoltre sottolineare che il Tribunale romano ha applicato ai contributi ambientali il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.. A tal riguardo si rammenta che l’ordinanza della Corte di Cassazione, 9.12.2019, n. 32023 e la sentenza della Corte di Appello di Roma 23.02.2015, n. 1265 erano invece giunte ad applicare il termine di prescrizione breve di cinque anni. LEGGI DI PIÙ

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