Descrizione
Cons. Stato, Sez. IV, sent. del 21 marzo 2023, n. 2836
Il procedimento inerente all’autorizzazione paesaggistica, così come gli analoghi procedimenti ambientali, è chiamato a garantire una tutela rafforzata del valore inserito nell’art. 9 della Carta fondamentale, a seguito della sua modifica avvenuta nel corso del 2022.
Lo sostiene il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2836/2023, pronunciatosi sulla legittimità di un provvedimento di compatibilità paesaggistica, disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, necessario per la realizzazione di una struttura di produzione e trasformazione vitivinicola in Abbruzzo.
I giudici chiariscono poi che nell’esercizio della sua funzione consultiva, la Soprintendenza formula le proprie valutazioni di merito, in termini di compatibilità paesaggistica, di cui deve tener conto l’autorità competente nell’emanare il provvedimento finale. Decorso il termine per l’adozione del parere, l’organo statale può comunque esprimersi in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento. Bisogna tener conto che, laddove emesso tardivamente, l’atto consultivo perde il suo carattere di vincolatività e deve essere, dunque, autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale.
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