Descrizione
Cass. Civ., Sez. V, 6 ottobre 2022, n. 29156
Con la sentenza n. 29156 del 6 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha chiarito che le aree cimiteriali sono soggette alla TARI, salvo espresso riconoscimento da parte del Comune del fatto che si tratti di aree destinate al culto inidonee alla produzione di rifiuti.
Nel caso di specie, la contribuente confraternita che gestiva in concessione il cimitero impugnava il sollecito di pagamento della tassa sui rifiuti sostenendo la carenza di legittimazione passiva sul tributo per essere i cimiteri luoghi di culto.
Ebbene, la Suprema Corte ricorda che i rifiuti prodotti da un’area cimiteriale (cd. rifiuti cimiteriali) sono classificati come rifiuti urbani (o loro assimilati/simili), con ciò realizzandosi il presupposto applicativo della tassa sui rifiuti (cfr. Cass. 11679/2019; Cass. n. 13740/2017; Cass. n. 3711/2005).
D’altro canto, non può affermarsi che gli edifici destinati al culto (cattolico o acattolico) sono sottratti, per regola generale ed in quanto tali, alla imposizione in materia di tassa sullo smaltimento dei rifiuti. Invero, ricorda la Cassazione, l’esenzione non è correlata alla sacralità del culto, ma alla circostanza, in armonia con il principio comunitario "chi inquina paga”, che il Comune riconosca, anche con apposita previsione nel Regolamento, che si tratta di aree non idonee alla produzione dei rifiuti in quanto destinate al culto.
In quest’ultimo caso, occorre comunque che gli edifici in questione siano destinati effettivamente al culto e ciò costituisce un accertamento che si deve compiere in concreto, poiché nel nostro ordinamento non esiste una specifica definizione normativa della nozione di culto.
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