Definiti i presupposti per la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ambientaliste

Descrizione

Il Coniglio di Stato, con la sentenza n. 1937 del 17 marzo 2022, è tornato sul tema della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste a tutela di interessi ambientali.

Nella fattispecie l’associazione in questione, che lamentava la rimozione dal loro habitat naturale di alcune specie faunistiche selvatiche, non era ricompresa tra quelle riconosciute ex lege ai sensi dell’art. 13 della legge 349/1986: tale norma qualifica come associazioni di protezione ambientale quelle a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni e individuate con decreto ministeriale.

Ebbene, il Consiglio di Stato conferma l’indirizzo giurisprudenziale per cui associazioni diverse da quest’ultime possono comunque agire a tutela di interessi ambientali laddove siano accertati cumulativamente i seguenti requisiti:
• Adeguato grado di stabilità e rappresentatività;
• Obiettivi statutari non occasionali di tutela ambientale;
• Stabile e significativo collegamento territoriale con la zona i cui si trova il bene collettivo che si assume leso.

L’assenza di tali requisiti ha portato a confermare l’esclusione della legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti. LEGGI DI PIÙ

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