Descrizione
Con la sentenza n. 106 del 28 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le disposizioni regionali che esentano le variazioni non sostanziali degli impianti non soggetti a VIA dall’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004.
Nello specifico, l’art. 5 della L.R. Abruzzo n. 10/2021 disponeva che, per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzati ex art. 208 TUA con esclusione di assoggettabilità a VIA, la comunicazione di variazione non sostanziale non comporta alcuna nuova autorizzazione regionale, tra cui altresì le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (ex art. 146, d.lgs. 42/2004) e semplificate (Allegato A, Dpr 31/2017).
Ebbene, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondato il motivo di illegittimità costituzionale in merito al suddetto passaggio della legge regionale nella misura in cui risultava in contrasto con la competenza legislativa statale in materia ambientale, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.
È necessaria conseguenza della riconosciuta competenza esclusiva dello Stato in materia paesaggistica che le eccezioni all’obbligo di autorizzazione paesaggistica siano espressamente stabilite dalla norma statale, anche regolamentare.
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