Responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001: depositata la sentenza della Cassazione nella vicenda Impregilo.

Descrizione

Cass.Pen., 15 giugno 2022, n. 23401

La sentenza della Cassazione del 15 giugno 2022 n. 23401 arriva a chiosa di un giudizio durato anni nel quale le parti hanno speso e argomentato numerosi aspetti della responsabilità 231.
Il giudizio ha avuto ad oggetto l’imputazione dell’ente in forza dell’art. 25-ter lett. r) del D.Lgs. 231/2001 con riguardo al reato di aggiotaggio, compiuto dal presidente del Consiglio di Amministrazione e dall’amministratore delegato, nell’interesse e vantaggio della medesima società.
I vertici aziendali in questione procedevano a diffondere ai mercati, comunicazioni inveritiere, relativamente alle previsioni di bilancio e alla solvibilità di una controllata posta in liquidazione.
Il GIP del Tribunale di Milano il 17 novembre 2009 “assolveva la società ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. 231/2001, ritenendo idoneo il modello organizzativo predisposto per ridurre il rischio di commissione dei reati

Avverso la citata pronuncia il PM promuoveva appello rappresentando le seguenti carenze all’interno del provvedimento assolutorio:

  • l’omessa valutazione dell’effettiva attuazione del modello e l’effettività della vigilanza;
  • la necessità di qualificare la condotta del presidente del CdA e dell’amministratore delegato come inosservanza del modello e non come elusione fraudolenta facendo venire meno l’esonero da responsabilità 231 di cui all’art. 6 comma 1 lett. e) del decreto 231.

Le contestazioni mosse dall’accusa miravano a screditare la forza preventiva del Modello 231 in essere presso la società, al fine di impedire l’applicazione dell’esonero da responsabilità 231 per l’ente e ad inficiare l’effettività della vigilanza compiuta dall’OdV in ragione del ruolo aziendale dal soggetto a ciò incaricato (responsabile dell’internal auditing) ritenendolo privo di autonomia poiché alle dirette dipendenze del Presidente del CdA.

Il giudizio di gravame si concludeva con sentenza del 21 marzo 2012 nella quale la Corte di Appello di Milano respingeva le censure del Pubblico Ministero ritenendo al contempo “adeguato il modello ed elusivo il comportamento dei vertici, insuscettibile, in quanto tale, di essere impedito da qualsiasi modello organizzativo”.

Successivamente, su impulso del Procuratore generale distrettuale veniva adita la Corte di legittimità che con Sentenza n. 4677 del 18 dicembre 2013 annullava il provvedimento di assoluzione e rinviava alla Corte di Appello di Milano per un nuovo accertamento.
La pronuncia di legittimità del 2022 seguita al giudizio della Corte di Appello in qualità di giudice del rinvio, arriva a fornire chiarimenti sui diversi aspetti essenziali della normativa 231, dettagliando sempre di più una valutazione in concreto del Modello 231 il quale deve essere oggetto di verifica non con riguardo alla sua portata generale, bensì limitatamente al processo in cui si è verificato il reato presupposto.

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