Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. XI, sent. 824 del 23 febbraio 2022

Descrizione

La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. XI, con la sentenza n. 824 del 23 febbraio 2022 si è espressa sul tema dell'assoggettabilità alla TARI degli spazi aziendali in cui si producono rifiuti speciali.

L’impresa sosteneva che, provvedendo a smaltire in proprio attraverso ditte specializzate i rifiuti speciali prodotti, fosse insussistente il presupposto impositivo.

Il Collegio, confermando i principi già espressi dalla sentenza n. 893/2021 del TAR Sardegna, ha affermato che gli imprenditori industriali sono produttori, oltre che di rifiuti speciali, anche di rifiuti urbani in relazione a superfici non strettamente collegate al ciclo produttivo (quali uffici, mense, servizi, ecc.). In tal caso, fermo restando che spetta all’Ente impositore dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, la parte di rifiuti urbani, se auto-smaltiti, è soggetta all’obbligo di pagamento della sola quota fissa della TARI.

Le superfici destinate a “magazzini per materie prime e stoccaggio” restano invece escluse dal tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse al ciclo produttivo.

Nella fattispecie, si concludeva per l'illegittimità della pretesa del Comune, che aveva domandato il tributo in relazione ad aree esclusivamente dedicate alla lavorazione industriale. LEGGI DI PIÙ

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