Commercio ambulante, nessuna deroga per il trasporto di rifiuti pericolosi

Descrizione

Cass. Pen., Sez. III, sent. 9 Novembre 2022 n. 42297

Il regime derogatorio previsto dall’art. 266 TUA, che esonera i commercianti ambulanti dal rispetto dell’ordinaria disciplina per i rifiuti limitatamente ai materiali che formano oggetto della loro attività, non trova applicazione se i rifiuti in questione risultano essere pericolosi.
È quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza del 9 Novembre 2022, con cui sono state respinte le doglianze del ricorrente che era stato condannato per gestione non autorizzata di rifiuti, in particolare trasporto di rifiuti pericolosi, nell’ambito della propria attività di commerciante ambulante, senza tuttavia essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali.
Gli Ermellini colgono l’occasione per riaffermare che i rifiuti pericolosi seguono una particolare ed inderogabile disciplina, insuscettibile di rientrare nell’ambito dell’art. 266 c. 5 TUA.

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