Descrizione
Con la sentenza n. 461 del 24 febbraio 2022, il TAR Lombardia ha statuito la legittimità della tariffa del Servizio Idrico Integrato che include anche i costi della raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano (cd. acque bianche) dovuti alle condizioni della infrastruttura idrica.
Veniva dunque respinta l'impugnazione di un Gestore del SII avverso la deliberazione 643/2013/R/IDR di ARERA che aveva previsto la suddetta inclusione.
La pronuncia, richiamando le sentt. nn. 731-732-738/2021 del Consiglio di Stato, conferma come dal combinato disposto del’art. 141, comma 2 - che include nel SII l’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili di fognatura e depurazione delle acque reflue - e dell’art. 74, co. 1, lett. i) - che include tra le “acque reflue urbane” il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie - del d.lgs. 152/2006, si ricava che gli impianti di fognatura e depurazione del SII riguardano anche le acque bianche.
Tale conclusione è avvalorata dalla considerazione per cui quando la rete fognaria raccoglie nella stessa canalizzazione sia le acque di insediamenti civili o produttivi, sia quelle di origine pluviale non sarebbe possibile verificare i volumi di acqua che affluiscono dai diversi punti di immissione e quindi disaggregare i relativi costi.
Restano invece escluse dall’applicazione della disposizione dell’ARERA le convenzioni di gestione in corso, che abbiano espressamente esonerato la gestione delle fognature bianche dall’oggetto dell’affidamento.
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