Cass. Civ., Sez. V, del 14 marzo 2022, n. 8222

Descrizione

Con la sentenza n. 8222 del 14 marzo 2022, la Cassazione è tornata sul rapporto tra rifiuti speciali e TARI, affermando i seguenti principi:

• L’esenzione dalla tassazione in commento presuppone la prova da parte del contribuente che in nessuna parte dello stabilimento si producano rifiuti urbani, non potendosi considerare sufficiente la prova della produzione di rifiuti speciali in una “gran parte” dello stesso.

• Ad ogni modo, la quota fissa del tributo è sempre dovuta per intero sul mero presupposto della detenzione e del possesso di superfici sul territorio, in quanto potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti, considerato che essa è destinata a finanziare i costi essenziali e generali del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nell’interesse dell’intera collettività, dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti o dall’oggettiva fruizione del servizio comunale. Trattasi di costi ai quali devono partecipare tutti i possessori di locali all’interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio. LEGGI DI PIÙ

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