Archiviazione 231 e ne bis in idem

Descrizione

Decreto di archiviazione – art. 58 D.Lvo 231/2001, del 11 novembre 2022, n. 29285

In data 11 novembre 2022 la Procura di Milano ha disposto l’archiviazione ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. n. 231/2001 di un procedimento penale nei confronti di una società indagata per dichiarazione fraudolenta già definita in sede tributaria a seguito di ravvedimento operoso.

Il decreto di archiviazione è di grande interesse in quanto prende in considerazione il problema se la prosecuzione del procedimento 231 nei confronti delle società possa talvolta comportare la violazione del principio del ne bis in idem, in base al quale “non è possibile iniziare o proseguire un secondo procedimento nei confronti di un soggetto in relazione ad un medesimo fatto, per cui si sia già concluso in via definitiva un primo procedimento amministrativo, laddove la sanzione irrogata possa definirsi "sostanzialmente penale".

Nel caso di specie sia le sanzioni tributarie già applicate che quelle che sarebbero state eventualmente comminate ai sensi del D.lgs. 231/2001 dovevano ritenersi "sostanzialmente penali", per cui si sarebbe potuto verificare un cumulo di sanzioni pecuniarie che avrebbe potuto costituire un eccesso punitivo. 

Pertanto, si ritiene che il cumulo delle sanzioni pecuniarie rimanga possibile, solo laddove quest’ultime abbiano natura diversa e rispettino altresì il principio di proporzionalità della sanzione complessivamente irrogata.

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