Ancora un altro Regolamento annullato per violazione delle norme in materia di TARI

Descrizione

TAR Veneto, Sez. III, 6 ottobre 2022, n. 1504

Un altro TAR si pronuncia in materia di TARI, annullando ancora una volta delle disposizioni del regolamento comunale (nel caso di specie, trattasi del regolamento del comune di Padova).
Si tratta del TAR Veneto n. 1504 del 6 ottobre del 2022.

In particolare, parte ricorrente ha evidenziato che l’Amministrazione comunale avrebbe illegittimamente innovato la disciplina regolamentare nella parte in cui ha escluso dall’applicazione della tariffa i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente collegati all’esercizio dell’attività produttiva, fermo l’assoggettamento però a tariffa “delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque della parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche”.

Ebbene, il giudice amministrativo, dopo avere rammentato la riforma avvenuta per opera del d.lgs. 116 del 2020 nonché la nota del Mite n. 37259 del 12.4.2021, accoglie su tale punto il ricorso ritenendo che “i magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all’attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente connesse al “ciclo produttivo”, con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali; proprio per tale ragione, in quanto aree strettamente e oggettivamente connesse alla produzione, sono soggette al regime giuridico proprio dell’attività principale alla quale ineriscono, con la conseguenza che non possono essere incluse nel concetto di “rifiuti urbani” o rifiuti ad essi assimilati”.

Nello specifico, l’assoggettamento al tributo “delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque della parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche”, si pone in contrasto con il quadro normativo attuale: “i magazzini destinati ai prodotti finiti e ai semilavorati, infatti, costituiscono spazi riconducibili e, comunque, strettamente connessi al “ciclo produttivo”, come sopra precisato, con conseguente assoggettamento al regime giuridico proprio dell’attività principale”.

Peraltro, sotto distinto profilo, anche la generica inclusione di aree “dove vi è presenza di persone fisiche” appare non solo in contrasto con la disciplina sopra descritta in assenza di una effettiva produzione di rifiuti, ma risulta anche del tutto indeterminata nella formulazione del presupposto che renderebbe applicabile il tributo.

LEGGI DI PIÙ

Questo contenuto è consultabile solo se si è sottoscritto un abbonamento CONTENT (oppure un pacchetto OPEN ACCESS)

 VAI AGLI ABBONAMENTI

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Contattaci se hai bisogno di maggiori informazioni su questo contenuto
RICHIEDI INFORMAZIONI
Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI